La persona offesa da un reato non è costretta a rimanere all’oscuro di ciò che accade dopo la presentazione di una denuncia o querela. L’ordinamento le riconosce uno strumento fondamentale per conoscere lo stato del procedimento penale: la richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’art. 335 del Codice di Procedura Penale.
Attraverso tale istanza, presentata dal proprio avvocato in qualità di difensore della persona offesa, è possibile ottenere informazioni essenziali sull’esistenza e sull’andamento delle indagini preliminari iscritte presso la Procura della Repubblica.
Chi è il Pubblico Ministero che conduce le indagini
La richiesta ex art. 335 c.p.p. consente innanzitutto di sapere se la notizia di reato è stata effettivamente iscritta e, in caso affermativo, di conoscere il nome del Pubblico Ministero (Sostituto Procuratore della Repubblica) a cui il fascicolo è stato assegnato, nonché la Procura competente.
Questa informazione è particolarmente rilevante perché permette al difensore di interloquire correttamente con l’autorità giudiziaria e di monitorare lo sviluppo delle indagini.
L’individuazione dell’indagato
Un altro aspetto centrale riguarda la cosiddetta “persona trovata”, ossia l’eventuale indagato. Se la notizia di reato è già stata iscritta nei confronti di uno o più soggetti, l’accesso al registro ex art. 335 c.p.p. rivela le generalità delle persone sottoposte a indagini.
Qualora, invece, non sia ancora stato individuato un responsabile, il procedimento risulterà iscritto contro ignoti, senza indicazione nominativa.
Gli altri dati del procedimento
L’istanza permette inoltre di conoscere ulteriori elementi identificativi del procedimento penale, tra cui:
Il numero di registro, con indicazione del Modello 21 (procedimento a carico di indagato noto) oppure del Modello 44 (procedimento contro ignoti);
La data di iscrizione della notizia di reato;
Il reato ipotizzato dall’autorità giudiziaria.
Si tratta di informazioni fondamentali per comprendere lo stato delle indagini, valutare eventuali ritardi o stasi del procedimento e decidere le strategie difensive più opportune a tutela della persona offesa.
La richiesta di accesso agli atti ex art. 335 c.p.p. rappresenta quindi uno strumento essenziale di trasparenza e tutela per la persona offesa, consentendole — tramite il proprio avvocato — di non restare passiva, ma di seguire consapevolmente l’evoluzione del procedimento penale e di esercitare in modo pieno i diritti riconosciuti dalla legge.